{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-08-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2003-13_2003-08-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22747&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a4e30bbaebe1bfcad5c227d8e80d6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:59", "Checksum": "66d61b3bf4a19eb7866eb7dc112e3700", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGià il proscioglimento da due capi d'accusa conforta una riduzione della pena proposta dal Procuratore Pubblico in 15 giorni di detenzione da espiare e nella multa di fr. 1'000.--. E' pur vero - per dirla con lo stesso Procuratore Pubblico - che, dal profilo strettamente oggettivo, tali due reati costituiscono la parte meno grave delle accuse; tuttavia l'imputato ha dovuto difendersi, fino in aula, da tali accuse che lo volevano ancora legato al mondo degli stupefacenti, proprio quando egli stava compiendo i suoi massimi sforzi per uscirne. Soggettivamente, e ne è stata prova quanto scaturito al dibattimento, __________ __________ \"sentiva\" questi due reati come i più gravi, i più per lui infamanti, poiché minavano la sua credibilità e sminuivano le sue fatiche, agli occhi di sé stesso prima ancora che a quelli degli altri.\n2. Per il reato di circolazione in stato di ebrietà, l'art. 91 cpv. 1 LCS prevede la detenzione o la multa.\nAtteso che la pena deve essere pronunciata per il solo reato commesso, e meglio quello di circolazione in stato di ebrietà e che quindi la condanna al pagamento della multa di fr. 1'000.-- è legata a questa sola infrazione penale, giova riprendere integralmente il considerando 6 della sentenza impugnata, che parrebbe non aver goduto della necessaria attenzione:\n\"Il reato di circolazione in stato di ebrietà, compiuto da __________ nelle prime ore del ____________________ 2002 a __________, alla guida dell'autovettura __________ targata TI ____________________è sufficientemente provato dagli atti e dall'istruttoria che non ha potuto che confermarli.\nL'esame dell'alcolemia ha indicato un valore minimo di 1.01 g/kg (massimo di 1.33 g/kg), che, nella sua entità, si può ritenere confermato dall'insieme delle altre circostanze, e meglio le dichiarazioni dell'accusato di aver bevuto tre coppette di pinot e, poi, mangiando della tartare, due bicchieri di vino rosso, nonché il rapporto medico del Laboratorio bioanalitico che ha rilevato valori normali, al di là di un logico fetor ex ore e dello stato nervoso dell'accusato, definito euforico ed aggressivo.\nL'art. 91 cpv. 1 LCStr prevede che chi, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, è punito con la detenzione o con la multa.\nIl valore minimo - risultanza più favorevole all'accusato da considerare in base al principio in dubio pro reo (RJN 2000, 180) - di 1.01 g/kg segnala un'alcolemia da ritenere lieve, in forza oltre che dal solo valore anche, come detto poc'anzi, dalle rilevazioni contenute nel referto medico e dall'insieme delle circostanze.\nL'accusato risulta poi incensurato da infrazioni alla circolazione stradale per stato d'ebrietà. _________, infatti, per quanto noto alle autorità penali per precedenti legati agli stupefacenti, è incorso qui per la prima volta in tale violazione.\nTanto Bussy/Rusconi (in: Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, no. 7.1. ad art. 91, pag. 697) quanto Trechsel (in: Strafzumessung bei Verkehrstrafsachen, insbesondere bei SVG Art. 91 Abs. 1, in Berner Tage für die Juristische Praxis 1974, Berna 1975, pag. 92) preconizzano di infliggere la sola multa allorquando si tratta di sanzionare una prima ebrietà al volante e di riservare in principio ai recidivi la pronuncia di una pena privativa della libertà.\nAppurata la sussistenza del reato, questo giudice dovrà quindi tenere conto di questi eminenti pareri dottrinali al momento di commisurare la pena\".\nGià solo questo considerando giustifica di per sé la condanna alla sola multa in vece della pena detentiva, facendo questo giudice uso, del resto, di un'alternativa concessa dalla legge.\nSe non ai casi di alcolemia lieve e, cumulativamente, di mancanza di recidiva per il reato specifico, non si vede d'altronde quando la sola multa debba essere comminata nell'applicazione dell'art. 91 cpv. 1 LCStr.\nLe motivazioni quindi, ancor prima che all'art. 63 CP, si richiamano alla lettera dell'art. 91 cpv. 1 LCS nonché alla dottrina di massimo riferimento in caso di reati legati alla circolazione stradale, quali Bussy/Rusconi e Trechsel.\n3. Il contenuto del succinto atto ricorsuale del Procuratore Pubblico conduce a credere che egli non si sia avveduto del considerando 6 della sentenza impugnata, motivata su sua richiesta. Ne sembra essere indizio la seguente sua affermazione (sott. nostra):\n\"Troviamo in sentenza la sola annotazione secondo cui: \"…essendo adempiuto il solo reato di circolazione in stato di ebrietà, questo giudice ritiene commisurata e proporzionale la pronuncia della sola multa, che considerate le condizioni economiche dell'accusato, può essere fissata in fr. 1'000.--\"\", (ricorso pto. 5, secondo paragrafo, pag. 3).\nIn verità il considerando 8, colà ricopiato come a sé stante, non ha necessitato di ulteriori aggiunte poiché semplice summa finale (come del resto indica il suo incipit \"in conclusione\") dei considerandi precedenti.\nLa Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'Appello non sembra - sia permesso - aver svolto il proprio esercizio di lettura più approfonditamente, quando afferma che questo giudice si è limitato a motivare la commisurazione della pena nel cons. 8 (cons. 3, pag. 3), quando continua dicendo che \"nulla si evince dalla sentenza impugnata, ad esempio, sulla gravità dell'infrazione con riferimento al grado di alcolemia che ha determinato la condanna per guida in stato di ebrietà (…), come pure sul peso dei suoi trascorsi come automobilista (…)\" (cons. 4, pag. 4), e poi, infine che \"il giudice di merito si è limitato a infliggere una multa di fr. 1'000.--, come si è visto, perché l'accusato andava assolto dagli altri due capi d'imputazione\" (cons. 4, pag. 4)."}