150.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. ordina l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS) avverte inoltre il condannato in contumacia, del suo diritto di presentare al Giudice, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio (art. 277 cpv. 3 CPP), ritenuto che per le tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. | Intimazione a: