Già in base a questi elementi è possibile concludere che l'imputata ha agito intenzionalmente, sapendo di fornire agli inquirenti informazioni fuorvianti. Nemmeno per il lavaggio della biancheria intima della bambina è ipotizzabile una negligenza: esso è stato eseguito scientemente con la consapevolezza, anche solo in forma di dolo eventuale, che si sarebbe distrutta una probabile prova utile per l'individuazione del colpevole e per la sua condanna. Per tutto quanto precede il reato di favoreggiamento può essere considerato adempito. 18. L'art. 307 cpv.