Le parti civili chiedono inoltre che l'imputata venga pure condannata per calunnia ex art. 174 CPS. 14. Come emerge limpidamente dalla decisione del Procuratore pubblico del 3 febbraio 2003, punto n. 3 del dispositivo, per il reato di calunnia, così come per quello di diffamazione, è stato decretato un non luogo a procedere per insufficienza di prove sul dolo. Contro tale decreto, così come spiegato nel secondo paragrafo di suddetto capo, sarebbe stato possibile alla parte civile inoltrare entro 10 giorni dalla notifica un'istanza motivata di promozione dell'accusa alla CRP, art. 186 cpv.