Al limite, si può configurare unicamente un errore sui fatti, ex art. 19 CPS. Per quanto attiene al reato di calunnia, a mente del difensore non è più possibile ridiscuterne in questa sede, tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere è cresciuto in giudicato. Relativamente alla richiesta di parte civile di non concedere il beneficio della sospensione condizionale, egli ritiene che non sia ammissibile perché costituirebbe una reformatio in peius, cosa non ammessa dalla nostra procedura. Si oppone alla pena accessoria proposta dalle parti civili, in quanto l'art. 41 cifra 2 CPS non prevede questo divieto quale misura possibile (numerus clausus); un tale divieto spetterebbe alla CTR.