Pertanto anche tutte le prove da loro offerte possono venire accolte. In ogni modo il giudice, richiamandosi alla sua facoltà d'assumere prove in ogni tempo e ritenuto che le prove in questione risultano essere d'importanza determinante per il giudizio, le ammette d'ufficio. Per quanto concerne l'estensione dei fatti, considerato che non provoca un aggravio della posizione dell'imputata, il giudice la ordina ex art. 250 cpv. 1 CPP; rispondendo ai quesiti posti, il giudice ha ordinato: 1. L'eccezione di mancanza di legittimazione delle parti civili è respinta. 2. È respinta l'opposizione all'acquisizione delle prove offerte dalle parti civili.