80.- e delle spese giudiziarie di Fr. 70.- (ivi comprese le indennità di trasferta dell’interprete), non potendosi perciò fare luogo alla restituzione della cauzione prestata e pari ad un importo di Fr. 150.- ex art. 111 cpv. 3 CPP. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS. avverte il condannato in contumacia, per il tramite del suo difensore, del suo diritto di presentare al Giudice, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio. | Intimazione a: | __________ __________ __________ __________ Sost.