300.-- (trecento); 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo di anni uno, se la condannata avrà tenuto buona condotta e avrà pagato la multa (art. 49 cifra 4 CP); assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;