100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 400.-- (quattrocento); ed inoltre impone al condannato la norma di condotta dell’obbligo di astenersi per un periodo di 12 mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione dal frequentare in Svizzera piste di ghiaccio e stadi di calcio in occasioni di incontri ufficiali o amichevoli in cui si affrontano squadre di lega nazionale e selezioni nazionali; la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS; rinvia __________ __________ al competente foro civile per l’eventuale risarcimento del danno;