1'050.-- in caso di motivazione scritta); ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarĂ  cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarĂ  commutata in arresto. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10.12.2001, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;