| | | | ||| | Incarto n. DAP 2541/2002 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare | | ACCU 1 | accusato di circolazione in stato di ebrietà per aver condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.73 grammi per mille); reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS; fatti avvenuti a Chiasso il 18 agosto 2002; perseguito con decreto d’accusa DAP 2541/2002 del 21 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna: 1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, 2. alla multa di fr. 1200.–, 3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–; vista l’opposizione al decreto d’accusa – limitata al dispositivo n. 2 (multa, di cui è chiesta una riduzione) – interposta il 22 ottobre 2002 dall'imputato; indetto il dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è comparso; proceduto nelle forme contumaciali; letti ed esaminati gli atti; rispondendo ai seguenti quesiti: 1. quale pena pecuniaria – oltre a quella detentiva non oggetto di opposizione – dev'essere inflitta all'imputato; 2. il giudizio sugli oneri dell'attuale procedimento; visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; condanna ACCU 1, oltre alla pena detentiva e agli oneri di cui al decreto d'accusa DAP 2541/2002 non oggetto di opposizione: alla multa, commisurata alla sua situazione finanziaria, di fr. 800.–; rinuncia al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio (impregiudicati gli oneri processuali di cui al dispositivo n. 3 del decreto d'accusa); assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione, ossia: "la condanna di ACCU 1: 1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. […] 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–"; sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 21 ottobre 2002. | Intimazione a: | Ministero pubblico della Confederazione, Berna, | e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80770), Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 800.– multa fr. 200.– tassa di giustizia fr. 300.– spese giudiziarie fr. 1300.– totale