39 LTG; dichiara ACCU 1 autore colpevole di entrata illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a Ginevra il 10 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002; proscioglie ACCU 1 dalle accuse di falsità in certificati, art. 252 CP, e di entrata illegale (in relazione con i fatti di Chiasso dell'8 agosto 2002), art. 23 cpv. 1 LDDS, per gli eventi descritti nel medesimo decreto d'accusa; condanna ACCU 1 1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.