1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 3 gennaio 2002; indetto il dibattimento per il 17 marzo 2003, al quale l'accusata, regolarmente citata in via edittale, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;