che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno; che per l'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione"; che, in concreto, dal mese di agosto 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;