al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–; vista l'opposizione interposta tempestivamente il 30 luglio 2001 dall'accusata; considerato che i reati di cui al decreto d'accusa in esame sono contravvenzioni nel senso degli art. 101 segg. CP (cfr. anche, per l'infrazione alla LF sul trasporto pubblico, il rinvio di cui all'art. 333 cpv. 1 CP); che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno; che per l'art. 72 n. 2 cpv.