che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 12 aprile 2003; che l'accusata deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito; per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP; pronuncia: 1. __________ __________ è prosciolta dall'accusa di furto di lieve entità per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Rosa Item, __________. 2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. 3. Intimazione a: