alla multa di fr. 100.–, 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.–; rinvia l'Ufficio della caccia e della pesca e la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca al foro civile per eventuali pretese di risarcimento; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;