che in concreto occorre considerare, da un lato, la gravità oggettiva dell'infrazione perpetrata dall'imputato e, dall'altro, l'involontarietà dell'omissione e l'assenza di un nesso causale accertato con l'inquinamento all'origine della moria di pesci; che si giustifica, tutto sommato, di ridurre la multa proposta dal Procuratore pubblico a fr. 100.– e di addebitare al condannato oneri processuali per complessivi fr. 800.– (art. 9 cpv.