decreto d'accusa impugnato, pag. 1 a metà); che questo giudice – dopo attenta valutazione degli atti istruttori e audizione dei testimoni – non può invece giungere al convincimento che l'infrazione commessa dall'imputato sia all'origine dell'inquinamento del torrente connesso con la moria di pesci; che la descrizione del reato di cui al decreto d'accusa deve perciò essere modificata di conseguenza; che per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali;