2 LPAc); che per l'art. 6 cpv. 2 DPA soggiace alle medesime disposizioni il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire l'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti; che se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata รจ una persona giuridica, il cpv. 2 si applica agli organi, ai membri degli organi e alle persone effettivamente dirigenti (art. 6 cpv.