che l'art. 70 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) commina la detenzione o la multa a chiunque, intenzionalmente, "illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6)"; che se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa (art. 70 cpv. 2 LPAc); che per l'art. 6 cpv.