prospetta inoltre l'applicazione dell'attenuante specifica della giovane età ex art. 64 CP, l'imputato non avendo ancora compiuto 20 anni all'epoca dei fatti e non possedendo ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto; conclude per la riduzione della pena nella sola multa, sulla cui entità si rimette al prudente giudizio dell'autorità decidente, per la soppressione dell'espulsione, ritenuta comunque sia sproporzionata, e per la restituzione degli oggetti sequestratigli, inoffensivi e non destinati al compimento di nessun reato; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti: