–, e inoltre 3. rinvia la parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di parte civile; viste le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall'imputato e dalla parte civile il 16 ottobre 2002; richiamate – la sentenza del 12 agosto 2003 con cui questo giudice ha prosciolto l'accusato dall'imputazione di vie di fatto per intervenuta prescrizione dell'azione penale; – la sentenza del 26 novembre 2003 con cui la CCRP ha annullato il giudizio di primo grado e rinviato gli atti a questo giudice "perché statuisca sull'opposizione al decreto d'accusa introdotta dalla parte civile";