| | | | ||| | Incarto n. DAP 518/2002 | Bellinzona | In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare | | __________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________ __________, nata il __________ __________ __________ a __________, cittadina somala, divorziata, __________, residente a __________, via __________ __________ __________ (difesa dal lic. iur. __________ __________, studio dell'avv. __________ __________, __________) | accusata di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere, il __________ __________ 2001 a __________, presso il Centro di accoglienza richiedenti l'asilo del CRS, commesso vie di fatto nei confronti di __________ __________, e meglio per averlo colpito al viso con uno schiaffo, perseguita con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna: 1. Alla multa di fr. 200.–. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–; vista l'opposizione tempestivamente interposta dall'accusata il 12 marzo 2002; considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP; che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno; che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale"; che in concreto l'eventuale reato è avvenuto, stando al decreto d'accusa, il 22 marzo 2001; che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 22 marzo 2003; che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'addebito; per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP; pronuncia: 1. __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Rosa Item, __________. 2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. 3. Intimazione a: | | – __________ __________ __________, __________, – Lic. iur. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, __________, – __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna. | Il giudice: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.