1 e 17 cpv. 1 ONC; sottrazione alla prova del sangue, per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto contro delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente, bevande alcoliche sorbite ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue, reato previsto dall'art. 91 cpv.