non si prelevano tasse o spese di giudizio; e inoltre rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento; vista l'opposizione interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999; considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore nel senso degli art. 173 segg. CP; che secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in due anni; che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione.