24 e 25); che essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio; che gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche sotto questo profilo intempestiva; per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP, decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa diventa esecutivo. 2. L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza. 3. La tassa di giustizia di fr.