{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-333_2003-01-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22700&nX40_KEY=4927990&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a6a4a1bf5ca90719a189e5a425a54a92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2003 10.2002.333"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2003 10.2002.333"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2003 10.2002.333"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:10:12", "Checksum": "4e7622fe8cea6dea961249942296668e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2003 10.2002.333\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto\nn. DAP 1011/2002 |\nBellinzona\n|\nDecreto di stralcio In nome |\n|\n||\n|\nIl giudice della Pretura penale |\n|||||\n|\nMarco Ambrosini |\n|||||\n|\n|\n|||||\nRichiamata l'opposizione 18 luglio 2002 di\n|\n|\n__________ __________, __________.__________.__________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, __________ __________ __________ __________, nata __________, __________.__________.__________, di __________ __________ e __________ __________, nata a __________ __________ __________ __________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, coniugata, __________\n|\ninterposta al decreto d’accusa no. DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Franco Lardelli, __________;\nconsiderato che il decreto d'accusa del __________ __________ 2002 è stato intimato per raccomandata a entrambi i prevenuti con invio separato, al loro domicilio di __________, lo stesso __________ __________ 2002;\nche i plichi postali sono tornati al mittente il 10 maggio 2002 con la menzione \"non ritirato\";\nche la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti);\nche nella fattispecie la notificazione del decreto d'accusa agli interessati è quindi validamente avvenuta il 10 maggio 2002 (doc. 27);\nche in una lettera del 20 febbraio 1997 __________ __________ ha invero esortato l'ufficio postale di __________ a \"prendere nota che non venga rimandata al mittente nessuna raccomandata o qualsiasi altro invio postale, nel caso di un eventuale non ritiro al vostro ufficio entro sette giorni come prescritto dalla legge postale\", così come a far proseguire \"tali invii postali, non ritirati, … alla mia Casella postale __________, __________ __________\" (doc. 29, foglio 3);\nche tale scritto è stato altresì firmato in calce il 24 febbraio 1997, per accettazione, da un impiegato del medesimo ufficio postale;\nche tuttavia un siffatto accordo – redatto oltre cinque anni prima dell'intimazione litigiosa e, per altro, di dubbia compatibilità con la regolamentazione postale (cfr. doc. 31) – non basta a procrastinare il termine di notifica di invii raccomandati sancito dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale;\nche ciò vale a maggior ragione per la notifica del decreto d'accusa a __________ __________, la quale non è neppure menzionata nella nota lettera del 20 febbraio 1997;\nche l'opposizione interposta dai prevenuti al decreto d'accusa del 29 aprile 2002, datata 18 luglio 2002 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria (doc. 29), è dunque manifestamente tardiva;\nche, comunque sia, i prevenuti sono stati informati al più tardi il 24 giugno 2002 dal Ministero pubblico dell'avvenuta intimazione del decreto d'accusa (cfr. doc. 24 e 25);\nche essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio;\nche gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche sotto questo profilo intempestiva;\nper questi motivi,\nvisti gli art. 208 e 210 CPP,\ndecreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa diventa esecutivo.\n2. L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.\n3. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese relative al presente decreto sono a carico degli opponenti in solido.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n– __________ __________, Via __________, __________; – __________ __________, Via __________, __________; – Ministero pubblico, Lugano; – __________ __________, Via __________, __________.\n|\nIl giudice: La segretaria:\nDistinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.–\nSpese postali e telefoniche fr. 50.–\nTotale fr. 350.–"}