| | | | ||| | Incarto n. DAP 1011/2002 | Bellinzona | Decreto di stralcio In nome | | || | Il giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| Richiamata l'opposizione 18 luglio 2002 di | | __________ __________, __________.__________.__________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, __________ __________ __________ __________, nata __________, __________.__________.__________, di __________ __________ e __________ __________, nata a __________ __________ __________ __________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, coniugata, __________ | interposta al decreto d’accusa no. DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Franco Lardelli, __________; considerato che il decreto d'accusa del __________ __________ 2002 è stato intimato per raccomandata a entrambi i prevenuti con invio separato, al loro domicilio di __________, lo stesso __________ __________ 2002; che i plichi postali sono tornati al mittente il 10 maggio 2002 con la menzione "non ritirato"; che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti); che nella fattispecie la notificazione del decreto d'accusa agli interessati è quindi validamente avvenuta il 10 maggio 2002 (doc. 27); che in una lettera del 20 febbraio 1997 __________ __________ ha invero esortato l'ufficio postale di __________ a "prendere nota che non venga rimandata al mittente nessuna raccomandata o qualsiasi altro invio postale, nel caso di un eventuale non ritiro al vostro ufficio entro sette giorni come prescritto dalla legge postale", così come a far proseguire "tali invii postali, non ritirati, … alla mia Casella postale __________, __________ __________" (doc. 29, foglio 3); che tale scritto è stato altresì firmato in calce il 24 febbraio 1997, per accettazione, da un impiegato del medesimo ufficio postale; che tuttavia un siffatto accordo – redatto oltre cinque anni prima dell'intimazione litigiosa e, per altro, di dubbia compatibilità con la regolamentazione postale (cfr. doc. 31) – non basta a procrastinare il termine di notifica di invii raccomandati sancito dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale; che ciò vale a maggior ragione per la notifica del decreto d'accusa a __________ __________, la quale non è neppure menzionata nella nota lettera del 20 febbraio 1997; che l'opposizione interposta dai prevenuti al decreto d'accusa del 29 aprile 2002, datata 18 luglio 2002 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria (doc. 29), è dunque manifestamente tardiva; che, comunque sia, i prevenuti sono stati informati al più tardi il 24 giugno 2002 dal Ministero pubblico dell'avvenuta intimazione del decreto d'accusa (cfr. doc. 24 e 25); che essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio; che gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche sotto questo profilo intempestiva; per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP, decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa diventa esecutivo. 2. L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza. 3. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese relative al presente decreto sono a carico degli opponenti in solido. 4. Intimazione a: | | – __________ __________, Via __________, __________; – __________ __________, Via __________, __________; – Ministero pubblico, Lugano; – __________ __________, Via __________, __________. | Il giudice: La segretaria: Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.– Spese postali e telefoniche fr. 50.– Totale fr. 350.–