e ipotesi di ricostruzione allegata): le risultanze istruttorie sono tuttavia sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio sull'entità del versamento litigioso, e – di riflesso – sull'esistenza dei connessi reati di cui ai decreti d'accusa impugnati, dai quali gli interessati devono in definitiva essere prosciolti. L'esito della sentenza osta al giudizio sulle pretese civili (art. 272 CPP), impone di addebitare le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP) e giustifica l'assegnazione agli imputati, entrambi difesi dal medesimo legale, di fr. 6000.– complessivi per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 22, 141bis, 303 n. 1, 305 cpv. 1 e 2, 307 cpv.