{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-322_2003-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22692&nX40_KEY=4926795&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de5eecdc9fb36b4d4d90dbd2783c607c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:12:42", "Checksum": "462834fad7ff4071318474672e51fc17", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Riguardo al prelievo di fr. 5000.– e all'immediato tentativo di un ulteriore prelievo di pari importo, l'accusata ha sempre negato quest'ultima operazione, che sapeva inutile e insensata. Ora, è vero che tale operazione figura in un giustificativo bancario (act. 35, comparto 9, allegato B), ma il giurista dell'istituto avv. __________, in sede civile, ha avuto modo di adombrare possibili errori del sistema elettronico \"nella trascrizione dei dati sull'impianto del bancomat\" (cfr. verbale dell'11 luglio 2001, pag. 2 nel mezzo, nel fascicolo verde \"documenti successivi all'opposizione al decreto di accusa\"). Sia come sia, un eventuale tentativo di ulteriore prelievo – e in generale il comportamento dell'interessata il 24 dicembre 1999 – non bastano lontanamente a confutare la tesi difensiva di un versamento pari a fr. 19 000.– anziché fr. 1900.–. L'imputata ha avuto modo del resto di fornire le ragioni delle anomalie riscontrate dall'autorità inquirente (v. in particolare act. 11: verbale di interrogatorio del 28 aprile 2000 davanti al Procuratore pubblico; cfr. anche act. 16), senza che dalle sue spiegazioni – o dalle affermazioni del marito (v. in particolare act. 29) – emergessero contraddizioni tali da assodare le accuse mosse nei confronti dei coniugi.\n5. E questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, sentito personalmente gli imputati e ponderato attentamente tutti gli indizi a sostegno delle rispettive posizioni, non può giungere al convincimento che gli imputati abbiano dichiarato il falso nell'addurre un versamento pari a fr. 19 000.–. Ciò non significa evidentemente che la versione degli accusati sia più credibile di quella avanzata dall'autorità inquirente (v. nel dettaglio act. 35, rapporto d'inchiesta, pag. 12 seg. e ipotesi di ricostruzione allegata): le risultanze istruttorie sono tuttavia sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio sull'entità del versamento litigioso, e – di riflesso – sull'esistenza dei connessi reati di cui ai decreti d'accusa impugnati, dai quali gli interessati devono in definitiva essere prosciolti. L'esito della sentenza osta al giudizio sulle pretese civili (art. 272 CPP), impone di addebitare le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP) e giustifica l'assegnazione agli imputati, entrambi difesi dal medesimo legale, di fr. 6000.– complessivi per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi, visti gli art. 22, 141bis, 303 n. 1, 305 cpv. 1 e 2, 307 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\nproscioglie __________\ndalle imputazioni di impiego illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato, e di denuncia mendace, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC 465/ 2002 del 1° luglio 2002;\nproscioglie __________\ndalle imputazioni di falsa testimonianza e di favoreggiamento per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC 466/2002 del 1° luglio 2002;\ncarica le spese allo Stato, che rifonderà a entrambi i prosciolti fr. 6000.– complessivi per ripetibili;\nle parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);\nla motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).\n|\nIntimazione a: |\n__________, __________, __________, __________, avv. __________, __________, Procuratore pubblico __________, __________, __________ SA, __________ e __________, avv. __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,\n|\ne, al passaggio in giudicato della sentenza, a\nComando della Polizia cantonale, Bellinzona,\nUfficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.\nIl giudice: La segretaria:"}