{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-322_2003-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22692&nX40_KEY=4926795&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de5eecdc9fb36b4d4d90dbd2783c607c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:12:42", "Checksum": "462834fad7ff4071318474672e51fc17", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. A ragione il Procuratore pubblico e la parte civile ravvisano indizi a sostegno di un possibile errore della banca nel contabilizzare un deposito di fr. 1900.– in fr. 19 000.–, segnatamente l'equivalenza dell'importo di fr. 17 100.– con l'ammanco giornaliero dell'istituto, l'eccezionalità di un versamento di fr. 19 000.– per gli interessati e la loro non rosea situazione finanziaria, l'anomalo comportamento della moglie (ore 19.18: versamento con rilascio di saldo attivo superiore a fr. 19 000.–; ore 11.00: prelievo al bancomat di fr. 5000.–, destinati a pagamenti effettuati tre giorni dopo, con contestuale richiesta di nuovo saldo e tentativo di prelevare altri fr. 5000.–; giorno seguente: nuovo tentativo di operazione al bancomat con ritiro della tessera), l'incerta ricostruzione da parte dei coniugi della composizione della somma, l'incoerente riscontro contabile dell'incasso di stipendio della moglie e il mancato rimborso di un mutuo bancario con interesse del 9% (cfr. in particolare act. 35, rapporto d'inchiesta, pag. 6 segg.).\n4. Il fatto è che agli indizi in favore della tesi accusatoria si contrappongono altri elementi atti a rendere quanto meno possibile e ragionevole la versione dei fatti addotta dagli imputati.\na) Per quel che concerne anzitutto l'ammanco bancario, contrariamente alla versione iniziale della parte civile (act. 1, denuncia del 28 febbraio 2000, pag. 2 a metà) e alla testimonianza del mandatario commerciale della banca (cfr. act. 35, deposizione di __________, comparto 9, pag. 2 verso il basso) esso non corrisponde esattamente alla differenza di fr. 17 100.– (fr. 19 000.– ./. fr. 1900.–), bensì a fr. 17 200.– di cui fr. 100.– d'origine non chiarita (cfr. act. 20 e le relative perplessità espresse dal magistrato inquirente alla parte civile con lettera del 30 ottobre 2001: act. 44, pag. 1 in fondo). Il giorno prima la stessa succursale aveva riscontrato per altro un ammanco di fr. 200.– rimasto anch'esso non chiarito (act. 27, pag. 2 in alto).\nb) La certezza con cui il cassiere riconduce l'ammanco a un proprio errore di registrazione contrasta con la deposizione in sede civile dell'impiegata __________, la quale ha dichiarato quanto segue: \"trattandosi della vigilia di Natale la banca chiudeva a mezzogiorno. Ricordo che __________ mi comunicò che non gli tornavano i conti della cassa, in particolare gli mancavano dei soldi, se ben ricordo ca fr. 17 000.–. Si è quindi rivolto a me perché facessi anch'io la verifica e potei constatare che effettivamente mancava questa cifra. […] ho esaminato ad uno ad uno tutti i giustificativi delle operazioni eseguite quella mattina (ca 60/70). Ho da prima escluso tutte quelle operazioni di importi inferiori. Me ne sono rimaste 2 o 3. Sono quindi capitata sul giustificativo dell'operazione eseguita dall'attrice. Ho visto che si trattava di fr. 19 000.– quindi di un importo consistente e chiesi al cassiere __________ se si ricordava se gli erano state consegnate delle banconote di tale importo, […] lui mi disse che non si ricordava. […] Sul momento __________ non era in grado di dire se effettivamente si era sbagliato in quell'operazione. Se ben ricordo qualche giorno dopo ci fu mostrata la videocassetta (era il 27 dicembre 1999). […] dopo aver visto questo filmato, __________ si ricordò che [l'accusata] verosimilmente non gli aveva versato tutti quei soldi\" (verbale del 17 gennaio 2001, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto, nel fascicolo verde \"documenti successivi all'opposizione al decreto di accusa\"). Ora, non si vede come il funzionario interessato non fosse in grado di escludere, il giorno stesso dei versamento litigioso, la consegna di ben fr. 19 000.– in contanti (una fra le sole 2 o 3 operazioni di importi consistenti avvenute quel giorno) per poi ricordare giorni dopo di non avere ricevuto fr. 19 000.– dall'accusata ed essere finanche in grado di escludere con certezza la consegna di banconote di grosso taglio (act. 1, pag. 2 in basso; act. 35, comparto 8, pag. 2 verso l'alto: \"da parte mia espletavo tutte le formalità di rito e meglio compilavo l'apposita cedola di versamento per contanti e la cliente mi consegnava la somma di fr. 1900.– composta dalle seguenti banconote: quattro o sei da fr. 200.– ed il rimanente da fr. 100.–\").\nc) Quanto alla sproporzione fra l'entità del versamento e la situazione finanziaria dei coniugi, l'occasionale liquidità può senz'altro essere ricondotta – come sostenuto dagli interessati – al mutuo di fr. 31 000.– contratto il 30 luglio 1999 in vista del matrimonio celebrato nel mese di settembre dello stesso anno (cfr. act. 35, comparto 4, doc. \"FO 1\"; act. 35, comparto 3, verbale 3.1 pag. 1 in basso), così come ai probabili doni di matrimonio. Questi ultimi spiegherebbero del resto anche l'asserita prevalenza di banconote di piccolo taglio nella somma depositata. È altresì plausibile la volontà dei coniugi di non estinguere immediatamente il mutuo con la somma a disposizione, nonostante il saggio d'interesse passivo del 9%, nell'incertezza dell'entità dei debiti di fine anno/inizio anno nuovo."}