Dandosi un rapporto contrattuale fra l'amministratore e i condomini, l'obbligo di rifondere il danno è inoltre desumibile dall'art. 97 cpv. 1 CO. Il pregiudizio cagionato alle singole parti civili risulta altresì dimostrato nella sua entità, pari alla parte versata dai singoli condomini – in funzione delle loro quote di comproprietà – dell'importo complessivo che essi sono stati indotti a versare in eccesso, e meglio: fr. 5995.15 per __________ __________ (154.25/1000 di fr. 38 866.60), fr. 4255.90 complessivi per __________ e __________ __________ (109.5/1000 di fr. 38 866.60), fr. 3400.80 complessivi per __________ e __________ __________ (87.5/1000 di fr. 38 866.60), fr.