Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP). 7. Per quel che concerne da ultimo le pretese avanzate dalle parti civili, la commissione del reato di ripetuta truffa dell'amministratore verso i condomini implica – di riflesso – la realizzazione delle condizioni cui l'art. 41 CO subordina la rifusione alle vittime del danno subito. Dandosi un rapporto contrattuale fra l'amministratore e i condomini, l'obbligo di rifondere il danno è inoltre desumibile dall'art. 97 cpv.