2) assumono per questo motivo una valenza giuridica accresciuta, tale – in ultima analisi – da qualificare l'agire dell'imputato come ripetuta falsità in documenti nel senso dell'art. 251 n. 1 CP. La tesi accusatoria merita dunque anche sotto questo profilo conferma. 6. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto, l'entità dell'importo oggetto di reato giustificherebbe – di per sé – una pena detentiva finanche superiore ai 90 giorni proposti dal Procuratore pubblico.