Sotto questo profilo il ruolo che l'imputato era chiamato a ricoprire nei confronti dei condomini può essere equiparato, per esempio, a quello di un architetto incaricato di approvare determinate fatture o di un funzionario dirigente di banca incaricato di rilasciare un'attestazione bancaria (cfr. anche la casistica in DTF inedita 6S.99/2003 del 26 maggio 2003, consid. 3.2.3). I falsi conteggi vagliati in relazione con il reato di truffa (sopra, consid. 2) assumono per questo motivo una valenza giuridica accresciuta, tale – in ultima analisi – da qualificare l'agire dell'imputato come ripetuta falsità in documenti nel senso dell'art. 251 n. 1 CP.