Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, l'art. 251 n. 1 CP – nella versione attuale e in quella previgente – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. In caso di falso ideologico – ossia di documento falso