Ciò è senz'altro il caso per il comproprietario che estingue un debito – a norma degli art. 712h segg. CC – nei confronti della comunione dei condomini, che "acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano" (art. 712l CC). Né la truffa presuppone un fine d'arricchimento personale, potendo essere ordita anche per "procacciare … ad altri un indebito profitto" (art. 146 cpv. 1 CP). Le censure sollevate al riguardo dalla difesa sono destinate pertanto all'insuccesso. Se ne conclude che l'agire dell'imputato adempie il reato di truffa, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.