E l'inganno astuto attuato dall'imputato si fondava proprio sulle oggettive difficoltà di verifica unite alla fiducia che i comproprietari riponevano – e dovevano giocoforza riporre – nell'imputato. Il reato di truffa risulta dunque realizzato anche sotto questo aspetto. b) La difesa lamenta inoltre che l'autorità inquirente non abbia accertato la destinazione finale delle eccedenze versate dai condomini. La censura si rivela tuttavia inconsistente, ove solo si consideri che il reato di truffa è adempiuto già al momento in cui la vittima dispone in modo pregiudizievole del suo patrimonio. Ciò è senz'altro il caso per il comproprietario che estingue un debito – a norma degli art. 712h segg.