anche gli allegati 3, 4 e 14 all'act. 42, nel classificatore D), rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento. Ciò posto, non si vede come i comproprietari – anche osservando le più elementari regole di prudenza – potessero ragionevolmente accorgersi di errori inerenti a singole posizioni contabili celate ad arte. Essi, in simili circostanze, dovevano necessariamente fare affidamento all'onestà dell'amministratore. E l'inganno astuto attuato dall'imputato si fondava proprio sulle oggettive difficoltà di verifica unite alla fiducia che i comproprietari riponevano – e dovevano giocoforza riporre – nell'imputato.