Per siffatti episodi decade pertanto ogni addebito penale. 4. Dal fascicolo processuale si evince in definitiva come l'accusato abbia per vero ingannato i comproprietari – per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto – esponendo nei conteggi condominiali costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti per complessivi fr. 38 866.60. I presupposti cui l'art. 146 CP subordina il reato di truffa risultano dunque sotto questo profilo adempiuti.