Ora, se qualche sporadica incongruenza può apparire involontaria, non si vede come possa la difesa ragionevolmente sostenere che tutte le irregolarità documentate dall'inchiesta penale siano riconducibili a meri errori personali o di terzi. Né giova all'imputato dolersi di avere gettato i giustificativi solo dopo l'approvazione dei conteggi dai revisori e dall'assemblea dei condomini, ove si consideri che lo stesso interessato ha avuto modo di "paragonare il volume di carta del condominio come una economia domestica un po' più grande" (verbale del 19 gennaio 2000, act. 3, pag. 2 verso il basso, nel classificatore D).