1 CP – che sostituisce l'art. 148 cpv. 1 vCP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1994 – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Il reato di truffa presuppone in particolare – ora come allora – un inganno astuto.