egli nega in ogni caso l'esistenza sia di un inganno astuto da parte dell'imputato (non potendo questi escludere che i revisori o i condomini avrebbero verificato le varie posizioni contabili) sia di un'appropriazione indebita e di un danno (non essendo dimostrato che i presunti versamenti in eccedenza siano stati poi prelevati dalla cassa dell'amministrazione condominiale); ma anche se vi fosse stata intenzione da parte dell'imputato, ciò non esimeva i comproprietari dal loro dovere di verifica, donde l'assenza di qualsiasi astuzia;