{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-321_2003-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22691&nX40_KEY=4927739&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e4a6eeebc0d290d1c393e166594b102"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:23:49", "Checksum": "c66da7190b7171c7bf746583c6d7938e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, l'art. 251 n. 1 CP – nella versione attuale e in quella previgente – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. In caso di falso ideologico – ossia di documento falso nel solo contenuto – l'art. 251 CP va invero applicato restrittivamente: una fattura per lavori non eseguiti non basta per esempio a configurare un \"falso\" perché nulla le attribuisce credibilità particolare (Rep. 1995 pag. 288 consid. 2 con riferimenti). La cosiddetta \"menzogna scritta\" trascende in violazione dell'art. 251 CP solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o alla persona che lo ha redatto (DTF 129 IV 134 consid. 2.1 con richiami di giurisprudenza).\nIn concreto, si è detto che i conteggi falsi allestiti dall'imputato all'attenzione dei revisori e dell'assemblea dei condomini non sono stati redatti da un privato qualsiasi, ma da un amministratore di condominio, ossia da una persona chiamata a svolgere un ruolo di garante della corretta gestione dell'immobile e in cui i comproprietari sono giocoforza tenuti a riporre una fiducia particolare. Sotto questo profilo il ruolo che l'imputato era chiamato a ricoprire nei confronti dei condomini può essere equiparato, per esempio, a quello di un architetto incaricato di approvare determinate fatture o di un funzionario dirigente di banca incaricato di rilasciare un'attestazione bancaria (cfr. anche la casistica in DTF inedita 6S.99/2003 del 26 maggio 2003, consid. 3.2.3). I falsi conteggi vagliati in relazione con il reato di truffa (sopra, consid. 2) assumono per questo motivo una valenza giuridica accresciuta, tale – in ultima analisi – da qualificare l'agire dell'imputato come ripetuta falsità in documenti nel senso dell'art. 251 n. 1 CP. La tesi accusatoria merita dunque anche sotto questo profilo conferma.\n6. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto, l'entità dell'importo oggetto di reato giustificherebbe – di per sé – una pena detentiva finanche superiore ai 90 giorni proposti dal Procuratore pubblico. Questi ha nondimeno contenuto la pena entro i limiti del decreto d'accusa tenendo conto, in particolare, del lungo tempo trascorso fra i reati e l'emanazione del decreto d'accusa (art. 64 CP, menzionato nel decreto d'accusa). Ciò premesso, occorre inoltre considerare il tempo ulteriormente trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa all'attuale giudizio, così come l'assenza di precedenti penali, il decadimento di taluni capi d'accusa che hanno ridimensionato la somma oggetto di reato di fr. 4528.30 (sopra, consid. 3c), così come l'impossibilità di concludere che l'imputato abbia agito per fini di lucro personali. Si giustifica pertanto – tutto sommato – di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico da 90 a 60 giorni di detenzione. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 3 anni. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).\n7. Per quel che concerne da ultimo le pretese avanzate dalle parti civili, la commissione del reato di ripetuta truffa dell'amministratore verso i condomini implica – di riflesso – la realizzazione delle condizioni cui l'art. 41 CO subordina la rifusione alle vittime del danno subito. Dandosi un rapporto contrattuale fra l'amministratore e i condomini, l'obbligo di rifondere il danno è inoltre desumibile dall'art. 97 cpv. 1 CO. Il pregiudizio cagionato alle singole parti civili risulta altresì dimostrato nella sua entità, pari alla parte versata dai singoli condomini – in funzione delle loro quote di comproprietà – dell'importo complessivo che essi sono stati indotti a versare in eccesso, e meglio: fr. 5995.15 per __________ __________ (154.25/1000 di fr. 38 866.60), fr. 4255.90 complessivi per __________ e __________ __________ (109.5/1000 di fr. 38 866.60), fr. 3400.80 complessivi per __________ e __________ __________ (87.5/1000 di fr. 38 866.60), fr. 2594.35 per __________ __________ (66.75/1000 di fr. 38 866.60), fr. 4061.55 complessivi per __________, __________ e __________ __________ (104.5/1000 di fr. 38 866.60) e fr. 4061.55 complessivi per __________ e __________ __________ (104.5/1000 di fr. 38 866.60). L'imputato dev'essere in definitiva condannato a versare alle parti civili siffatti importi.\nvisti gli art. 41, 63 seg., 146 cpv. 1 (148 cpv. 1 vCP) e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara __________ __________ autore colpevole di\n1. ripetuta truffa"}