{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-321_2003-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22691&nX40_KEY=4927739&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e4a6eeebc0d290d1c393e166594b102"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:23:49", "Checksum": "c66da7190b7171c7bf746583c6d7938e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) In tre episodi è lecito per converso nutrire un ragionevole dubbio sull'esistenza di un reato. Riguardo all'imputazione descritta al punto 1.3 lett. c del decreto d'accusa (maggiorazione di fr. 500.– della fattura __________ & __________ del ____________________ 1996), dalla documentazione prodotta successivamente al decreto d'accusa non si può escludere che l'imputato abbia corrisposto fr. 5000.–, anziché 4500.– come ritenuto dall'autorità inquirente (cfr. annotazione in calce all'esemplare della fattura allegato 12 alla lettera del __________ __________ 2001 della parte civile __________ __________: doc. TPC 9 nel fascicolo \"documenti successivi all'opposizione al decreto d'accusa\"). Quanto all'imputazione descritta al punto 1.9 del decreto d'accusa (doppia esposizione, nel 1993 e nel 1994, del premio assicurativo annuale della __________ Assicurazioni), le circostanze del caso inducono questo giudice a ritenere plausibile una svista da parte dell'accusato. Per quel che è dell'addebito di fr. 370.– sul \"dettaglio spese condominio 1994 (inquilini)\" (punto 1.10 del decreto d'accusa), a ragione la difesa sottolinea come dagli atti risulti una fattura di pari importo (act. B13.2 nel classificatore E). Per siffatti episodi decade pertanto ogni addebito penale.\n4. Dal fascicolo processuale si evince in definitiva come l'accusato abbia per vero ingannato i comproprietari – per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto – esponendo nei conteggi condominiali costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti per complessivi fr. 38 866.60. I presupposti cui l'art. 146 CP subordina il reato di truffa risultano dunque sotto questo profilo adempiuti.\na) Per quel che concerne il requisito dell'astuzia, la difesa si duole di come un'eventuale intenzione dolosiva non esimeva né i revisori né i comproprietari – comunque sia – dal loro dovere di verifica. A ragione il Procuratore pubblico sottolinea tuttavia al riguardo come l'imputato abbia approfittato della totale fiducia riposta in lui dai revisori e dai condomini dopo una decennale attività svolta in qualità di amministratore del Condominio __________ __________ e sapeva che nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni contabili (cfr. in particolare act. A6, pag. 2 nel mezzo e act. A8, pag. 2 verso l'alto, nel classificatore D). Occorre inoltre rammentare come l'interessato abbia cercato in ogni modo di celare l'inganno, gettando tutta la documentazione in suo possesso, falsificando di volta in volta nuove posizioni contabili e inserendo nei conteggi fatture inerenti ad altri anni (com'è il caso ad esempio per le fatture inerenti alla \"terza\" fornitura annua di gasolio di cui all'allegato 12 all'act. 42, che il teste ha confermato non essere mai avvenuta: verbale del dibattimento, pag. 4 in alto; cfr. anche gli allegati 3, 4 e 14 all'act. 42, nel classificatore D), rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento. Ciò posto, non si vede come i comproprietari – anche osservando le più elementari regole di prudenza – potessero ragionevolmente accorgersi di errori inerenti a singole posizioni contabili celate ad arte. Essi, in simili circostanze, dovevano necessariamente fare affidamento all'onestà dell'amministratore. E l'inganno astuto attuato dall'imputato si fondava proprio sulle oggettive difficoltà di verifica unite alla fiducia che i comproprietari riponevano – e dovevano giocoforza riporre – nell'imputato. Il reato di truffa risulta dunque realizzato anche sotto questo aspetto.\nb) La difesa lamenta inoltre che l'autorità inquirente non abbia accertato la destinazione finale delle eccedenze versate dai condomini. La censura si rivela tuttavia inconsistente, ove solo si consideri che il reato di truffa è adempiuto già al momento in cui la vittima dispone in modo pregiudizievole del suo patrimonio. Ciò è senz'altro il caso per il comproprietario che estingue un debito – a norma degli art. 712h segg. CC – nei confronti della comunione dei condomini, che \"acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano\" (art. 712l CC). Né la truffa presuppone un fine d'arricchimento personale, potendo essere ordita anche per \"procacciare … ad altri un indebito profitto\" (art. 146 cpv. 1 CP). Le censure sollevate al riguardo dalla difesa sono destinate pertanto all'insuccesso. Se ne conclude che l'agire dell'imputato adempie il reato di truffa, sia dal profilo oggettivo che soggettivo."}