{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-321_2003-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22691&nX40_KEY=4927739&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e4a6eeebc0d290d1c393e166594b102"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:23:49", "Checksum": "c66da7190b7171c7bf746583c6d7938e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Nel 1992 e nel 1993 l'accusato ha poi esposto due fatture emesse dalla ditta __________ & __________ di __________ per importi superiori a quelli da lui in realtà versati, ossia la fattura n. 30.61.14 del 23 giugno 1993 per fr. 7550.– pagata il 4 agosto 1993 fr. 6800.–, e la fattura n. __________.__________.__________del ____________________ 1994 per fr. 666.– pagata il ____________________ 1994 fr. 600.– (cfr. in particolare il \"riassunto malversazioni\" allegato 1 e il \"dettaglio __________ e __________ SA\" allegato 4 all'act. 42, nel classificatore D). Della fattura n. __________emessa il ____________________ 1996 per fr. 5000.– (decreto d'accusa, capo d'accusa n. 1.3 lett. c) si dirà in seguito.\ne) Nel 1992 e nel 1994 egli ha esposto, sempre a debito del conto \"dettaglio spese condominio (inquilini)\" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società __________ __________ __________: nell'anno 1992, fr. 85.– e, nell'anno 1994, fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60, per complessivi fr. 452.60 (cfr. in particolare verbale del 15 marzo 2001, act. A11, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, così come act. B13 nel classificatore E).\nf) Nel 1995 l'imputato ha esposto per finire la fornitura di __________ __________ da parte della ditta __________ -__________, __________, per fr. 284.–, fornitura in realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.– (cfr. in particolare il \"riassunto malversazioni\" allegato 1 e il \"dettaglio __________ -__________ SA\" allegato 6 all'act. 42, nel classificatore D).\ng) Complessivamente, l'accusato ha in definitiva conteggiato ai condomini prestazioni sprovviste di qualsiasi riscontro documentale – inducendo i condomini a pagare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti – per complessivi fr. 38 866.60 (totale eccedenze pari a fr. 42 692.70 cui vanno dedotti i fr. 3826.10 restituiti di cui al consid. 2a in fine).\n3. Chiamato a fornire ragguagli in merito a tutte le incongruenze l'accusato si è difeso dolendosi di errori personali, per aver gettato i giustificativi o per avere riportato nei conteggi cifre inesatte, o delle ditte, per avere fornito documentazione incompleta. Ne desume, l'interessato, che gli atti di causa non bastano a dimostrare la sua volontà di indurre i condomini a versare più del dovuto. Donde la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove.\na) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid. 2d).\nb) In concreto, si è detto che l'imputato ha conteggiato ai condomini esborsi sprovvisti di qualsiasi riscontro documentale, fra il 1989 e il 1996, in oltre 15 diverse occasioni, riguardanti una decina di fornitori e secondo varie modalità (conteggio di prestazioni non avvenute, maggiorazione di costi), inducendo i condomini a versare conguagli superiori al dovuto per complessivi fr. 38 866.60. Ora, se qualche sporadica incongruenza può apparire involontaria, non si vede come possa la difesa ragionevolmente sostenere che tutte le irregolarità documentate dall'inchiesta penale siano riconducibili a meri errori personali o di terzi. Né giova all'imputato dolersi di avere gettato i giustificativi solo dopo l'approvazione dei conteggi dai revisori e dall'assemblea dei condomini, ove si consideri che lo stesso interessato ha avuto modo di \"paragonare il volume di carta del condominio come una economia domestica un po' più grande\" (verbale del 19 gennaio 2000, act. 3, pag. 2 verso il basso, nel classificatore D). Da una valutazione dell'insieme delle circostanze, questo giudice perviene in definitiva al convincimento che le irregolarità poc'anzi descritte non siano dovute a errore, ma sono riconducibili alla volontà dell'imputato di indurre i condomini ad atti pregiudizievoli del loro patrimonio."}