{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-321_2003-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22691&nX40_KEY=4927739&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e4a6eeebc0d290d1c393e166594b102"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:23:49", "Checksum": "c66da7190b7171c7bf746583c6d7938e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. L'art. 146 cpv. 1 CP – che sostituisce l'art. 148 cpv. 1 vCP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1994 – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Il reato di truffa presuppone in particolare – ora come allora – un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).\n2. Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti emerge che l'imputato, nella sua qualità di amministratore del Condominio __________ __________, ha presentato ai revisori e ai comproprietari conteggi nei quali risultano costi per forniture o prestazioni che non hanno trovato nessun riscontro oggettivo o corrisposte per un importo inferiore, e meglio come esposto in appresso.\na) Nel 1989 egli ha conteggiato ai condomini una fornitura di olio combustibile da parte della ditta __________ __________ e __________, __________, di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.– [cfr. \"dettaglio spese condominio 1989 (inquilini)\", in alto, allegato al \"riassunto spese 1989\" nel classificatore M], nel 1991 una fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.– [\"dettaglio spese condominio 1991 (inquilini)\", in alto, allegato al \"riassunto spese 1991\" nel medesimo classificatore], nel 1993 una fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.– [\"dettaglio spese condominio 1993 (inquilini)\", in alto, allegato al \"riassunto spese 1993\" nel medesimo classificatore], nel 1994 una fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.– [\"dettaglio spese condominio 1994 (inquilini)\", in alto, allegato al \"riassunto spese 1994\" nel medesimo classificatore] e nel 1996 una fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10 [\"dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)\" dell'aprile 1997, in alto, allegato al \"riassunto spese 1996\" datato 4 marzo 1997 nel medesimo classificatore], il tutto senza che tali forniture trovassero il minimo riscontro negli atti richiesti dal Procuratore pubblico sia all'accusato sia alla ditta fornitrice (cfr. act. B8, nel classificatore E, così come il \"riassunto malversazioni\" allegato 1 e il \"dettaglio __________ __________ __________ SA\" allegato 12 all'act. 42, nel classificatore D). Di tali importi, fr. 3826.10 sono poi stati restituiti ai condomini in seguito a un reclamo dei medesimi [cfr. in particolare \"dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)\" dell'ottobre 1997, in alto, allegato al \"riassunto spese 1996\" del 7 ottobre 1997 nel classificatore M].\nb) Nel 1990 l'interessato ha conteggiato ai condomini costi per l'acquisto di una __________ __________, di un __________ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– (cfr. \"conto lavatrice\" allegato al \"riassunto spese 1990\" nel classificatore M), prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.– (cfr. act. B1.3 segg., in particolare B1.7, nel classificatore E). Lo stesso anno egli ha esposto costi di fr. 38 800.– per opere eseguite dall'Impresa di __________ __________ __________, __________ __________ __________ (cfr. \"cosmesi Balconi conteggio definitivo\" del marzo 1990, nel classificatore M), sebbene in realtà tali prestazioni fossero costate solo fr. 17 000.– (fr. 10 000.– versato come acconto il 30 agosto 1989 e fr. 7000.– versati a saldo il 15 novembre 1989: cfr. act. B7.1, nel classificatore E). Sempre nel 1990 egli ha conteggiato ai condomini un intervento della ditta __________ __________ __________, __________ __________, per fr. 199.– [cfr. \"spese condominio 1990 (proprietari)\", a metà, allegato al \"riassunto spese 1990\", nel classificatore M], intervento in realtà mai avvenuto (cfr. act. B9.1 nel classificatore doc. E, così come il \"riassunto malversazioni\" allegato 1 e il \"dettaglio __________ __________ SA\" allegato 2 all'act. 42, nel classificatore D).\nc) Nel 1992 l'amministratore ha conteggiato ai condomini oneri per la fattura 30 giugno 1993 della ditta \"__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ \", __________, per la somma di fr. 6825.– (cfr. in particolare il \"riassunto malversazioni\" allegato 1 e il \"dettaglio __________ costruzioni generali SA\" allegato 3 all'act. 42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 6200.– (cfr. annotazione in calce alla fattura allegata all'act. B6, nel classificatore E), con una maggiorazione di fr. 625.–. Lo stesso anno egli ha esposto costi per la fattura 26 giugno 1993 della ditta __________ __________, __________, per la somma di fr. 640.– (cfr. in particolare il \"riassunto malversazioni\" allegato 1 e il \"dettaglio __________ \" allegato 14 all'act. 42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 600.–, come riconosciuto dallo stesso accusato nell'interrogatorio del 15 marzo 2001 (act. A11, pag. 2 in alto, nel classificatore D)."}