{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-321_2003-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22691&nX40_KEY=4927739&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e4a6eeebc0d290d1c393e166594b102"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:23:49", "Checksum": "c66da7190b7171c7bf746583c6d7938e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1.10. esposto, a debito del conto \"dettaglio spese condominio (inquilini)\" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società __________ __________ __________, con una maggiorazione pari a complessivi fr. 822.60, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 822.60 a titolo di conguagli, in realtà non dovuti, e meglio:\n– nell'anno 1992 fr. 85.–;\n– nell'anno 1994 fr. 370.–, fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60;\n2. ripetuta falsità in documenti\nper avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso, alterato un documento vero oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,\ne, meglio, per avere allestito i falsi conteggi di cui sub. 1, da sottoporre prima ai revisori e in seguito all'assemblea dei condomini, esponendo i costi di cui sub. 1, in realtà mai sostenuti o sostenuti per importi inferiori;\nreati previsti dall'art. 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP, richiamato l'art. 64 CP;\nperseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:\n1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.\n2. Al versamento alle parti civili, a titolo di risarcimento:\n2.1 __________ __________, __________, di fr. 6693.65;\n2.2 __________ e __________ __________, __________, di fr. 4751.75;\n2.3 __________ e __________ __________, __________, di fr. 3797.05;\n2.4 __________ __________, __________, di fr. 2896.60;\n2.5 __________, __________ e __________ __________, __________, di fr. 4534.75;\n2.6 __________ e __________ __________, __________, di fr. 4534.75;\n3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–.\ne inoltre 4. È ordinato il dissequestro e la restituzione alla nuova amministratrice, __________ __________, __________, della documentazione descritta nel decreto d'accusa.\n5. Alla crescita in giudicato del decreto d'accusa verrà inoltre restituito alla Pretura di __________ -__________ l'incarto DI.__________.__________;\nviste le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall'accusato il 26 giugno e dalla parte civile __________ __________ il 28 giugno 2001;\nindetto il dibattimento 4 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore, il Procuratore pubblico e __________ __________ per le parti civili;\naccertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione del teste __________ __________;\nsentiti – il Procuratore pubblico, il quale sottolinea come l'accusato, per tutti i fatti rimproveratigli, si è sempre difeso attribuendo l'irregolarità a un errore suo (per aver gettato i giustificativi o per avere riportato nei conteggi cifre inesatte) o di terzi (adombrando l'incompletezza della documentazione fornita dalle ditte); rileva tuttavia come, se un errore appare plausibile, ciò non può essere il caso per tutte le irregolarità sistematicamente riscontrabili nella documentazione agli atti, che non si riferiscono per di più a singole poste ma a tutte le posizioni contabili; egli ritiene in definitiva adempiute le condizioni della ripetuta truffa, l'inganno astuto consistendo segnatamente nel fatto di essersi approfittato della fiducia riposta in lui dai condomini e nella consapevolezza maturata negli anni che nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni contabili; conclude per la conferma integrale del decreto d'accusa;\n– la parte civile __________ __________, la quale – in aggiunta a quanto esposto dal Procuratore pubblico – sottolinea che dal reclamo presentato dalla difesa al GIAR risulta come il custode sarebbe stato sempre presente alle forniture, cosa che è stata poi smentita dal medesimo in aula; rileva inoltre come il teste abbia dichiarato nel suo scritto del 28 maggio 2000 – confermato in aula – che dal 1986 vi siano state sempre 2 forniture annue di nafta, quando in realtà dalla documentazione risulta che agli inizi veniva effettuata una sola fornitura di nafta;\n– il difensore, il quale rileva come dalla documentazione agli atti – contrariamente all'avviso dell'autorità inquirente – si evince l'innocenza dell'accusato, il quale ha sempre svolto la sua funzione di amministratore in modo corretto; all'interessato si può invero rimproverare di aver gettato i giustificativi, ma ciò è avvenuto solo dopo che essi erano stati sottoposti ai revisori e all'assemblea dei condomini, i quali hanno sempre verificato tutta la documentazione; vi sono state altresì piccole discrepanze fra i conteggi e i giustificativi, ma ciò era dovuto al fatto che l'accusato non era in realtà esperto di questioni contabili;\negli nega in ogni caso l'esistenza sia di un inganno astuto da parte dell'imputato (non potendo questi escludere che i revisori o i condomini avrebbero verificato le varie posizioni contabili) sia di un'appropriazione indebita e di un danno (non essendo dimostrato che i presunti versamenti in eccedenza siano stati poi prelevati dalla cassa dell'amministrazione condominiale); ma anche se vi fosse stata intenzione da parte dell'imputato, ciò non esimeva i comproprietari dal loro dovere di verifica, donde l'assenza di qualsiasi astuzia;"}