alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni; tale pena è da considerarsi come aggiuntiva a quella di 15 (quindici) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino con decreto d'accusa del 17 dicembre 1992; 2. al versamento alla parte civile __________ e __________ __________ di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento, importo dal quale dovranno essere dedotte eventuali precedenti restituzioni effettuate a titolo di rimborso; 3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr.